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D.Lvo 17/03/1995 n. 2302. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile comunica alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli articoli 130 e 132. Capo XI Norme penali Art. 136 - Contravvenzioni al capo V 1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta della contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni. 2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni. Art. 137 - Contravvenzioni al capo VI 1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'articolo 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni. 2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'articolo 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'am- menda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 4. Chi effettua le attività di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 5. Colui il quale effettua una delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 2, è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, é punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Art. 138 - Contravvenzioni al capo VII 1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'articolo 37, comma 1, senza la relativa licenza è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. 2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'articolo 37 della presente legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'articolo 41, comma 1, sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 3. Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi di cui agli articoli 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la violazione degli adempimenti di cui all’articolo 48, commi 3 e 4, è punita con l’arresto sino a quindici giorni o con l’ammenda da uno a cinque milioni. Art. 139 - Contravvenzioni ai capi IV e VIII 1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere: a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91; 92, comma 1, é punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni; b) chi viola gli articoli 14; 61, commi 2, 4, 4-bis; 66; 72; 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, é punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 2. Contravvenzioni commesse dai preposti: a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 é punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un milione. 3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori: a) chi viola gli articoli 64, 68, 68 bis e 69, comma 2, é punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. 4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica: a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati é punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni; b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, é punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tremilioni. 5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria: a) chi viola gli obblighi di cui all'articolo 76 é punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Art. 140 - Contravvenzioni al capo IX 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 98; 99; 102; 103 e 108, é punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento dei limiti di cui all'articolo 96, il contravventore é punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. 2. L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 100 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni. 3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 107; 111, commi 6 e 9; 113, é punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni. Art. 141 - Contravvenzioni al capo X 1. Il direttore responsabile che omette gli adempimenti di cui all'articolo 122, commi 2 e 3, é punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui agli articoli 124 e 125. 1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e 115quater è punita con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 1-ter. L’esercente che omette di informare le autorità di cui all’articolo 115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui all’articolo 115-quinquies, comma 2, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni. Art. 142 - Contravvenzioni al capo XII 1. Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 154, comma 3, o contravviene all'articolo 157, commi 1 e 2, é punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Art. 142-bis - Contravvenzioni al Capo III-bis 1. L’esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies è punito con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni. 2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all’articolo 10-octies, comma 2, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Art. 143 - Prescrizione 1. Alle contravvenzioni di cui ai capi III-bis, IV e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758. Capo XII Disposizioni transitorie e finali Art. 144 - Industria estrattiva 1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, continuano ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, del 13 maggio 1978. Art. 144-bis - Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche(D.Lvo 9 maggio 2001, nr. 257) 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22. 2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185. 3. Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie attività. Art. 145 - Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili 1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 23 continuano ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio ed dell'artigianato del 4 novembre 1982. Art. 146 - Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI 1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 27 comma 2, all'articolo 30, comma 2, all'articolo 31, comma 1 e all'articolo 33, comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le norme del presente decreto. 3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione. 3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, o della legge 31 dicembre 1962, n.1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n.1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa. 3-ter. Le amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie. 3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860. (D.Lvo 9 maggio 2001, nr. 257) 3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n.
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